1. Chiunque ha interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto, l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre azione di accertamento (art. 71 CPC). L'interesse all'azione di accertamento è un presupposto processuale (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 44 n. 133 con riferimento), che deve sussistere ancora al momento del giudizio (DTF 123 III 388 a metà; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 211) e che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC; DTF 123 III 52 in fondo; Rep. 1996 pag. 224 consid. 1 con rinvii).