Il calcolo definitivo e la suddivisione (1/3 ciascuno) con relativi conguagli avverranno al momento della cessazione del diritto d'usufrutto da parte della mamma, sulla base degli elementi riportati più sopra e aggiornati regolarmente, degli interessi o eventuali altri prestiti. Questa convenzione annulla e sostituisce quella del 15 marzo 1985.