– alla sorella __________ e uno di altri fr. 7000.– alla sorella __________ (rogito n. __________ del notaio __________). I trapassi di proprietà e i diritti di usufrutto sono stati iscritti nel registro fondiario il __________ 1985. Il 15 marzo successivo gli eredi hanno poi stipulato una “convenzione interna” nella quale hanno stimato nuovamente la sostanza immobiliare, fissando il patrimonio da dividere e l'ammontare dei conguagli. In esito a tale calcolo __________ avrebbe versato alla sorella __________ fr. 51 500.– e alla sorella __________ fr. 43 500.–, ma solo al decesso della madre usufruttuaria, momento in cui i crediti sarebbero divenuti “effettivi ed esecutivi”.