considerato nella convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988, a tutt'oggi al minimo di fr. 115 927.–, e segnatamente fr. 51 069.50 a favore di __________ e fr. 64 857.50 a favore dell'ing. __________, – per gli interessi maturati a carico della convenuta nei confronti dei coeredi al tasso del 3% dal 1° marzo 1983 su quanto da essa dovuto ai coeredi per l'immobile di __________, dal 1° gennaio 1984 per il prestito di fr. 21 000.– __________ e dal 1° maggio 1986 sull'anticipo della madre di fr. 10 000.–; con la subordinata in appresso: È accertato che la convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988 (doc. _) e l'atto di donazione del 15 luglio 1988 (doc. _) sono entrambi nulli;