{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-15_2003-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59115&nX40_KEY=4711321&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "603e59160359bff047322db2cd8ab26f"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2002.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:58:03", "Checksum": "b72c1b281374ba14fb90cd3e759b27a2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n14. Subordinatamente gli attori chiedono che, “nella denegata ipotesi” in cui la Camera civile di appello accertasse d'ufficio la nullità della convenzione 25 marzo/13 aprile 1988 per difetto di forma o per altri motivi, sia dichiarata inefficace anche la successiva donazione del 15 luglio 1988, essendo questa un mero atto di esecuzione. Ciò ripristinerebbe la loro “libertà di movimento” e consentirebbe loro di disporre a piacimento dei beni loro attribuiti (replica, pag. 15 e 16). Se non che, per tacere del fatto che la validità della convenzione non è revocata in dubbio neppure dalla convenuta (duplica, pag. 11), la richiesta subordinata degli attori risulta senza oggetto. Non riscontrandosi un interesse legittimo degli attori all'accertamento dei conguagli già sulla base di una convenzione presunta valida, è superfluo che questa Camera indaghi sull'eventuale nullità della convenzione medesima. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che nessun interesse legittimo giustificherebbe un'azione intesa a far dichiarare nulla la convenzione, neppure per un vizio della volontà, bastando a tale riguardo una semplice dichiarazione di parte (DTF 84 II 690 consid. 1 nel mezzo). Se ne conclude, in ultima analisi, che la petizione degli attori va dichiarata irricevibile nel suo intero.\n15. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia tiene conto del valore litigioso a norma dell'art. 5 CPC (art. 23 LTG combinato con l'art. 17 cpv. 1: da fr. 4000.– a fr. 20 000.– per una causa completa), indicato nella petizione in fr. 201 914.–, ma anche del fatto che, dopo un doppio scambio degli allegati, si è resa necessaria solo l'udienza preliminare limitata all'esame della ricevibilità dell'azione (art. 21 LTG per analogia). Le ripetibili vanno commisurate orientativamente alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC). Ora, in una causa pecuniaria la retribuzione del patrocinatore dipende dal valore litigioso e varia, per una domanda di fr. 201 914.–, dal 5 all'8% del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). In concreto la controversia denotava poche complessità in fatto, ma notevoli difficoltà in diritto sulla proponibilità dell'azione, di modo che appare equo far capo all'aliquota medio-alta del 7%, onde un onorario per l'intera causa di fr. 14 135.–. Non si giustifica invece la maggiorazione prevista dall'art. 12 lett. c TOA, sia perché la causa direttamente in appello non ha comportato difficoltà e dispendio di tempo superiori a quanto avrebbe richiesto la stessa causa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b), sia perché tale norma si applica solo ove i massimi tariffari non bastino a rimunerare adeguatamente il patrocinatore (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4 in fine), ciò che non è il caso in concreto.\nIl patrocinio essendo terminato prima della sentenza di merito, occorre ancora commisurare l'onorario all'opera concretamente svolta dal legale. In circostanze del genere ci si ispira, per analogia, all'art. 11 cpv. 2 TOA e si combina l'onorario secondo il valore con l'onorario a tempo. La prassi del Consiglio di moderazione ha elaborato a tal fine la seguente formula:\nO = 2 x Ov x Ot\nOv + Ot\ndove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 20, pag. 34). L'onorario a tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia). Nel caso specifico la retribuzione oraria può essere fissata in fr. 300.–, adeguata al grado di complessità della vertenza, per un dispendio di tempo pari a 14 ore (5 ore per la redazione della risposta, altre 5 per la duplica, 2 per la partecipazione all'udienza preliminare, altre 2 per le conferenze e i colloqui con la cliente). Ne segue che, in applicazione della citata formula, l'onorario per le prestazioni eseguite ammonta a:\n2 x 14 135 x 4200 = fr. 6475.–.\n14 135 + 4200\nAggiungendo le presumibili spese e l'IVA, l'indennità può dunque ragionevolmente essere fissata in complessivi fr. 7500.–.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. La petizione è irricevibile.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 3000.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 3050.–\nsono posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 7500.– per ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– avv. dott. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}