{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-15_2003-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59115&nX40_KEY=4926654&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "603e59160359bff047322db2cd8ab26f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:11:57", "Checksum": "d14a0625a532c43b6bf5bb374ef1a5c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nC. Il 25 marzo e il 13 aprile 1988 i tre fratelli hanno sottoscritto un ulteriore accordo intitolato “patrimonio da ripartire tra __________, __________ e __________ (eredità __________ e __________)”, steso in forma di tabella, nel quale figura sotto la colonna “__________ ” un attivo di fr. 100 000.– per lo “chalet di __________ ” e debiti per complessivi fr. 41 800.–, sotto la colonna “__________ ” un attivo di fr. 415 030.– per la “casa di __________ ”, uno di fr. 92 000.– per il “terreno di __________ ” e debiti per complessivi fr. 31 000.–, mentre sotto la colonna “__________ ” un attivo di soli fr. 1500.– per i “terreni di __________ /__________ ”. In calce alla tabella figura la seguente clausola:\nIl calcolo definitivo e la suddivisione (1/3 ciascuno) con relativi conguagli avverranno al momento della cessazione del diritto d'usufrutto da parte della mamma, sulla base degli elementi riportati più sopra e aggiornati regolarmente, degli interessi o eventuali altri prestiti. Questa convenzione annulla e sostituisce quella del 15 marzo 1985.\nCon atto pubblico del 15 luglio 1988 __________ ha poi donato a __________ la particella n. __________ RFD di __________, sotto condizione che il trapasso di proprietà sarebbe stato iscritto nel registro fondiario solo al momento in cui sarebbe decaduto il diritto d'usufrutto vitalizio in favore della madre (rogito n. __________ del notaio __________). In seguito, il 7 luglio 1988, __________ ha concesso a terzi un diritto di compera per fr. 245 000.– sulla sua particella n. __________ RFD di __________, diritto che è stato esercitato dai beneficiari il __________ 1988, giorno in cui il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario.\nD. Con il trascorrere del tempo sono sorte divergenze sui conguagli che __________ avrebbe dovuto versare ai due fratelli, segnatamente in relazione all'utile da lei ritratto con la vendita della particella n. __________ RFD di __________. Così, il 12 giugno 2002 __________ e __________ hanno convenuto __________ direttamente in appello, chiedendo che sia accertato un loro “diritto di credito (conguaglio)”, nell'ambito della divisione dei beni lasciati dal padre e di quelli donati dalla madre in ossequio al contratto del 25 marzo/13 aprile 1988, di fr. 86 000.– per il maggior valore conseguito dalla sorella alienando la particella n. __________ RFD di __________, di un importo imprecisato per il maggior valore che essa conseguirà alla cessazione dell'usufrutto sulla particella n. __________ RFD di __________ rispetto alla stima di fr. 452 380.– considerata della convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988 e di un ulteriore importo (non determinato) per interessi maturati sui debiti della convenuta verso i coeredi.\nE. Nella sua risposta dell'11 ottobre 2002 la convenuta ha contestato anzitutto la ricevibilità dell'azione di accertamento, proponendo di respingere la petizione in ordine o – subordinatamente – nel merito. Con replica del 18 novembre 2002 gli attori hanno precisato in almeno fr. 115 927.– (fr. 51 069.50 in favore di __________ e fr. 64 857.50 in favore di __________) il maggior valore che ridonderà alla convenuta all'estinzione dell'usufrutto sulla particella n. __________ RFD di __________, soggiungendo che gli interessi maturati sui debiti di lei sono da calcolare al tasso del 3% dal 1° marzo 1983 su un prestito di fr. 21 000.– denominato __________ e dal 1° maggio 1986 su un anticipo di fr. 10 000.– stanziato dalla madre. In subordine essi hanno concluso altresì perché sia accertata la nullità della convenzione del 25 marzo/\n13 aprile 1988 e dell'atto di donazione del 15 luglio 1988. Nella duplica del 7 gennaio 2003 __________ ha confermato la propria posizione.\nF. All'udienza preliminare del 18 febbraio 2003, limitata all'esame della ricevibilità della petizione, la convenuta ha ribadito il suo punto di vista. Gli attori hanno riaffermato i motivi per cui, secondo loro, la petizione è ammissibile. Non essendovi prove da assumere, il giudice delegato ha indetto seduta stante il dibattimento finale, cui le parti hanno rinunciato.\nConsiderando\nin diritto: 1. Chiunque ha interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto, l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre azione di accertamento (art. 71 CPC). L'interesse all'azione di accertamento è un presupposto processuale (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 44 n. 133 con riferimento), che deve sussistere ancora al momento del giudizio (DTF 123 III 388 a metà; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 211) e che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC; DTF 123 III 52 in fondo; Rep. 1996 pag. 224 consid. 1 con rinvii). La sua dimostrazione incombe all'attore (DTF 123 III 51 nel mezzo). Non ravvisando interesse degno di protezione, il giudice respinge la domanda senza entrare nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC; v. anche DTF 128 III 289 in alto).\n2. Nella misura in cui tende a far constatare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato da leggi federali, l'azione di accertamento è retta ormai dall'ordinamento federale medesimo (DTF 110 II 352, 119 II 370 consid. 2a). Le norme cantonali di procedura non hanno più portata propria, salvo per quanto riguarda l'accertamento di determinati fatti – come, appunto, l'autenticità di documenti – oppure questioni regolate dal diritto privato cantonale (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 194 n. 25; Hohl, op. cit., pag. 44 n. 130). In concreto non si ravvisano estremi del genere, né gli attori pretendono il contrario. Ne discende che la proponibilità della petizione dev'essere giudicata esclusivamente in base al diritto federale."}