{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-15_2003-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59115&nX40_KEY=4926654&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "603e59160359bff047322db2cd8ab26f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:11:57", "Checksum": "d14a0625a532c43b6bf5bb374ef1a5c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2003 10.2002.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano, 12 novembre 2003/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello (azione di accertamento) con petizione del 12 giugno 2002 da\n|\n|\n___________________, e ___________________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n_____________ (patrocinata dall'avv. dott. __________) |\n|\n|\n|\nintesa all'emanazione del seguente giudizio:\nÈ accertato che gli attori hanno, nell'ambito della divisione dei beni relitti dal padre __________ e di quelli a essi donati dalla madre, in conformità del contratto 25 marzo/13 aprile 1988, un diritto di credito (conguaglio):\n– di fr. 86 000.– per il maggior valore percepito dalla convenuta dalla vendita della particella n. __________ RFD di __________,\n– per il maggior valore, al momento della cessazione dell'usufrutto, dell'immobile di __________ attribuito alla convenuta rispetto all'importo di fr. 452 380.– considerato nella convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988,\n– per gli interessi maturati sui debiti della convenuta nei confronti dei coeredi;\nrichiesta così precisata nella replica:\nÈ accertato che gli attori hanno, nell'ambito della divisione dei beni relitti dal padre __________ e di quelli a essi donati dalla madre, in conformità del contratto 25 marzo/13 aprile 1988, un diritto di credito (conguaglio):\n– di complessivamente fr. 86 000.– in ragione di metà ciascuno per il maggior valore percepito dalla convenuta dalla vendita della particella n. __________ RFD di __________,\n– per il maggior valore, al momento della cessazione dell'usufrutto, dell'immobile di __________ attribuito alla convenuta rispetto all'importo di fr. 452 380.– considerato nella convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988, a tutt'oggi al minimo di fr. 115 927.–, e segnatamente fr. 51 069.50 a favore di __________ e fr. 64 857.50 a favore dell'ing. __________,\n– per gli interessi maturati a carico della convenuta nei confronti dei coeredi al tasso del 3% dal 1° marzo 1983 su quanto da essa dovuto ai coeredi per l'immobile di __________, dal 1° gennaio 1984 per il prestito di fr. 21 000.– __________ e dal 1° maggio 1986 sull'anticipo della madre di fr. 10 000.–;\ncon la subordinata in appresso:\nÈ accertato che la convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988 (doc. _) e l'atto di donazione del 15 luglio 1988 (doc. _) sono entrambi nulli;\npretese che la convenuta ha proposto di respingere;\ngiudicando ora sulla ricevibilità della petizione;\nesaminati gli atti;\nRitenuto\nin fatto: A. Il 7 settembre 1984 è deceduto a __________, senza lasciare testamento, __________, attinente di __________ domiciliato a __________. Suoi eredi legittimi sono la moglie __________ con i figli __________, __________ e __________. La successione comprendeva la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ (635 m²), terreno sul quale sorge una casa di due appartamenti ove abitano la vedova e la figlia __________ (l'altra quota di un mezzo apparteneva alla vedova personalmente), la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ (1434 m²), terreno sul quale si trova uno chalet (l'altra quota di un mezzo apparteneva anch'essa alla vedova), come pure taluni boschi a __________ e a __________. Poco prima di morire, inoltre, __________ aveva donato alla figlia __________ un capitale di fr. 92 000.– con cui quest'ultima aveva acquistato, il 2 marzo 1983, la particella n. __________ RFD di __________ (un terreno di 970 m²) al prezzo di fr. 102 000.–.\nB. Mediante convenzione del 27 dicembre 1984 i quattro eredi hanno diviso la successione: __________ ha ricevuto la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________, __________ la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ con diritto a un conguaglio di fr. 7000.– verso il fratello __________, la vedova __________ un diritto di usufrutto a vita sulla quota di comproprietà toccata al figlio __________ e __________ il diritto a un conguaglio di fr. 32 000.–, sempre nei confronti del fratello __________. Quello stesso giorno __________ ha donato al figlio __________, inoltre, la sua quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ e alla figlia __________ la sua quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________, riservandosi su tali quote un diritto di usufrutto a vita. __________ si è impegnato, da parte sua, a versare un conguaglio di altri fr. 32 000.– alla sorella __________ e uno di altri fr. 7000.– alla sorella __________ (rogito n. __________ del notaio __________). I trapassi di proprietà e i diritti di usufrutto sono stati iscritti nel registro fondiario il __________ 1985. Il 15 marzo successivo gli eredi hanno poi stipulato una “convenzione interna” nella quale hanno stimato nuovamente la sostanza immobiliare, fissando il patrimonio da dividere e l'ammontare dei conguagli. In esito a tale calcolo __________ avrebbe versato alla sorella __________ fr. 51 500.– e alla sorella __________ fr. 43 500.–, ma solo al decesso della madre usufruttuaria, momento in cui i crediti sarebbero divenuti “effettivi ed esecutivi”."}