1500.–. La domanda di assistenza giudiziaria presentata il 12 giugno 2002 dalla convenuta – in comprovate ristrettezze finanziarie (art. 155 vCPC, in vigore fino al 29 luglio 2002: BU n. 30/2002 pag. 213) – merita accoglimento, la resistenza alla delibazione essendosi rivelata provvista di buon diritto (art. 157 vCPC). L'assegnazione di congrue ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Data l'incerta situazione finanziaria dell'istante (sentenza 26 marzo 2001 del Pretore della giurisdizione di Città, allegata all'act. V, consid.