Assistita da un legale, la convenuta ha diritto a una congrua indennità per ripetibili, commisurata alle presumibili spese e all'impegno profuso dal patrocinatore per esaminare l'incarto, tenere un probabile colloquio con la cliente, redigere la domanda di assistenza giudiziaria, produrre la documentazione richiesta e partecipare a due udienze davanti a questa Camera. Il che giustifica, tutto ben ponderato, un'indennità per ripetibili di fr. 1500.–. La domanda di assistenza giudiziaria presentata il 12 giugno 2002 dalla convenuta – in comprovate ristrettezze finanziarie (art. 155 vCPC, in vigore fino al 29 luglio 2002: