Ma anche volendo ammettere – per avventura – che la generica comunicazione da parte dei familiari di un procedimento in corso imponesse alla convenuta di presentarsi davanti al giudice straniero, l'istanza di delibazione andrebbe ad ogni modo respinta per i motivi esposti in appresso. 5. Dal fascicolo processuale risulta che quando il marito ha promosso azione di divorzio in Kossovo, il 5 gennaio 2001 (memoriale introduttivo agli atti), già pendeva davanti al Pretore della giurisdizione di Città una causa di divorzio avviata dalla moglie con petizione del 9 aprile 1998 (dichiarazione 20 giugno 2002 del medesimo Pretore, agli atti).