VI, pag. 2 in alto). Ora, sotto il profilo dell'art. 27 cpv. 2 LDIP non basta che una parte abbia avuto notizia di una causa promossa nei di lei confronti. Occorre – si ripete – che essa ne abbia avuto formale conoscenza per mezzo di un'effettiva citazione (Berti/Schnyder, loc. cit., con richiami), ciò che in concreto fa manifesto difetto. Ma anche volendo ammettere – per avventura – che la generica comunicazione da parte dei familiari di un procedimento in corso imponesse alla convenuta di presentarsi davanti al giudice straniero, l'istanza di delibazione andrebbe ad ogni modo respinta per i motivi esposti in appresso.