IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 36 ad art. 27 LDIP). La semplice designazione di un rappresentante legale provvisorio non informa affatto la parte convenuta della procedura intentata contro di lei. 4. L'istante adduce che, comunque sia, la moglie era “al corrente della procedura di divorzio perché informata dai propri fratelli e dall' che le è stato designato in Kossovo”, tant'è che essa avrebbe finanche “telefonato al giudice incaricato del caso” (act. VI, pag. 1 in fondo). La convenuta obietta, dal canto suo, di essere venuta a conoscenza del procedimento solo alcuni mesi dopo la convocazione, poiché avvertita per telefono da suo padre (act. VI, pag. 2 in alto).