Se non che, tale modo di procedere disattende i requisiti dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. Una “citazione regolare” nel senso di tale norma dev'essere idonea a informare il convenuto dell'azione promossa nei suoi confronti, in modo che questi possa adeguatamente difendersi (Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse, Zurigo 1999, pag. 102; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a edizione, n. 8 ad art. 27 LDIP). Essa deve quindi essere effettiva, non solo fittizia (Berti/Schnyder, op. cit., n. 11 ad art. 27 LDIP; Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 36 ad art. 27 LDIP).