Le sentenze straniere in materia di divorzio o di separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2). Secondo l'art. 27 cpv. 2 LDIP una decisione straniera non è per converso riconosciuta qualora una parte provi che non è stata citata regolarmente secondo il diritto del suo domicilio o della sua dimora abituale (lett.