Ciò posto, la procedura di delibazione davanti alla Camera civile di appello è possibile solo – nel caso di sentenze che non abbiano per oggetto pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia, rispettivamente – nel caso di sentenze cui non si applichi la Convenzione di Lugano (RS 0.275.11). In concreto l'istante chiede che si riconosca la pronuncia estera del suo divorzio. Ora, la Convenzione di Lugano (CL) non è applicabile in materia di stato o di capacità delle persone fisiche, né di regime patrimoniale fra coniugi, di testamenti o di successioni (art. 1 cpv. 2). L'istanza di delibazione è dunque ammissibile. Quanto al diritto applicabile, la delibazione è retta dagli art. 25 segg.