Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Lugano (cpv. 3). Il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia spetta invece al “giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). Ciò posto, la procedura di delibazione davanti alla Camera civile di appello è possibile solo – nel caso di sentenze che non abbiano per oggetto pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia, rispettivamente – nel caso di sentenze cui non si applichi la Convenzione di Lugano (RS 0.275.11).