{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-12_2002-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59119&nX40_KEY=4928703&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d29db2cb0b8641ee607c8f9c422a5465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 10.2002.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 10.2002.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 10.2002.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:35:32", "Checksum": "dda5040685e985f9919ce34803879399", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 10.2002.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Le sentenze straniere in materia di divorzio o di separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2). Secondo l'art. 27 cpv. 2 LDIP una decisione straniera non è per converso riconosciuta qualora una parte provi che non è stata citata regolarmente secondo il diritto del suo domicilio o della sua dimora abituale (lett. a), che la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero (lett. b) o che una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera (lett. c prima frase). In caso di sentenza contumaciale, all'istanza di delibazione dev'essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente e in tempo congruo per presentare le proprie difese (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP). La prova di una citazione corretta incombe a chi postula il riconoscimento della sentenza (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 19 ad art. 29 LDIP con rinvio).\n3. In concreto il Tribunale circondariale di __________ era senza dubbio competente – giusta l'art. 65 cpv. 1 LDIP – a pronunciare il divorzio fra le parti, entrambe di cittadinanza iugoslava (doc. _, pag. 1 in alto; certificato di domicilio prodotto dalla convenuta il 24 giugno 2002). La sentenza è stata emessa però in contumacia, la convenuta non essendosi costituita davanti in giudizio. Dagli atti risulta – come detto – che il presidente del Tribunale circondariale di __________, accertato che la convenuta era domiciliata in Svizzera, ha designato il 5 aprile 2001 alla medesima un rappresentante legale provvisorio per la durata del procedimento (decisione citata, esibita il 13 luglio 2002 dall'istante; doc. _, pag. 2 in alto). Se non che, tale modo di procedere disattende i requisiti dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. Una “citazione regolare” nel senso di tale norma dev'essere idonea a informare il convenuto dell'azione promossa nei suoi confronti, in modo che questi possa adeguatamente difendersi (Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse, Zurigo 1999, pag. 102; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a edizione, n. 8 ad art. 27 LDIP). Essa deve quindi essere effettiva, non solo fittizia (Berti/Schnyder, op. cit., n. 11 ad art. 27 LDIP; Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 36 ad art. 27 LDIP). La semplice designazione di un rappresentante legale provvisorio non informa affatto la parte convenuta della procedura intentata contro di lei.\n4. L'istante adduce che, comunque sia, la moglie era “al corrente della procedura di divorzio perché informata dai propri fratelli e dall' che le è stato designato in Kossovo”, tant'è che essa avrebbe finanche “telefonato al giudice incaricato del caso” (act. VI, pag. 1 in fondo). La convenuta obietta, dal canto suo, di essere venuta a conoscenza del procedimento solo alcuni mesi dopo la convocazione, poiché avvertita per telefono da suo padre (act. VI, pag. 2 in alto). Ora, sotto il profilo dell'art. 27 cpv. 2 LDIP non basta che una parte abbia avuto notizia di una causa promossa nei di lei confronti. Occorre – si ripete – che essa ne abbia avuto formale conoscenza per mezzo di un'effettiva citazione (Berti/Schnyder, loc. cit., con richiami), ciò che in concreto fa manifesto difetto. Ma anche volendo ammettere – per avventura – che la generica comunicazione da parte dei familiari di un procedimento in corso imponesse alla convenuta di presentarsi davanti al giudice straniero, l'istanza di delibazione andrebbe ad ogni modo respinta per i motivi esposti in appresso.\n5. Dal fascicolo processuale risulta che quando il marito ha promosso azione di divorzio in Kossovo, il 5 gennaio 2001 (memoriale introduttivo agli atti), già pendeva davanti al Pretore della giurisdizione di Città una causa di divorzio avviata dalla moglie con petizione del 9 aprile 1998 (dichiarazione 20 giugno 2002 del medesimo Pretore, agli atti). L'istante stesso ha riconosciuto altresì di avere inoltrato la propria azione intesa allo scioglimento del vincolo matrimoniale dopo l'analoga causa presentata dalla moglie in Svizzera (act. I, pag. 2 in alto). Nulla induce a ritenere per altro che egli ignorasse il procedimento avviato dalla moglie davanti al Pretore di Città, né l'interessato sostiene una tesi del genere. Quanto alla moglie, essa ha formalmente sollevato eccezione di litispendenza, in sede di delibazione, al contraddittorio del 18 giugno 2002 davanti a questa Camera (act. VI, pag. 1 in basso), come prevede l'art. 27 cpv. 2 LDIP (Volken, op. cit., n. 27 ad art. 27 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 6 e 10 ad art. 27). Ne discende, per finire, che l'istanza di delibazione dev'essere respinta, la sentenza da delibare rivelandosi in urto con l'ordine pubblico processuale svizzero consacrato dall'art. 27 LDIP.\n6. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale, la convenuta ha diritto a una congrua indennità per ripetibili, commisurata alle presumibili spese e all'impegno profuso dal patrocinatore per esaminare l'incarto, tenere un probabile colloquio con la cliente, redigere la domanda di assistenza giudiziaria, produrre la documentazione richiesta e partecipare a due udienze davanti a questa Camera. Il che giustifica, tutto ben ponderato, un'indennità per ripetibili di fr. 1500.–."}