{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-12_2002-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59119&nX40_KEY=4928703&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d29db2cb0b8641ee607c8f9c422a5465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 10.2002.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 10.2002.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 10.2002.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:35:32", "Checksum": "dda5040685e985f9919ce34803879399", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 10.2002.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.: |\n/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 aprile 2002 presentata da\n|\n|\n__________ (già patrocinato dall' __________)\n|\nriguardante la sentenza del 25 aprile 2001 con cui il Tribunale circondariale di Pejë (provincia del Kossovo) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e\n|\n|\n__________, (patrocinata dall' __________);\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta il 12 giugno 2002;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. __________ (1962) e __________ (1967), entrambi originari del Kossovo (provincia autonoma appartenente alla Repubblica Federale di Iugoslavia), si sono sposati il __________ 1990 davanti all'ufficiale di stato civile di __________, nel Comune di Pejë (Kossovo). Nell'agosto del 1990 essi si sono trasferiti in Svizzera, dove è nata la figlia __________ (__________1990). In seguito a difficoltà coniugali, il 2 ottobre 1997 __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Città per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 ottobre 1997. Il 9 aprile 1998 essa ha promosso davanti al medesimo Pretore un'azione di divorzio, tuttora pendente.\nB. Il 5 gennaio 2001 __________ ha avviato a sua volta una procedura di divorzio davanti al Tribunale circondariale di __________. Il presidente del Tribunale, accertato che la convenuta era domiciliata in Svizzera, ha designato alla stessa il 5 aprile 2001 un rappresentante legale provvisorio per la durata della causa nella persona dell' __________ di __________. Con sentenza del 25 aprile 2001, passata in giudicato il 15 maggio successivo, il Tribunale ha sciolto il matrimonio, senza statuire sugli effetti del divorzio.\nC. Con istanza del 30 aprile 2002 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza in questione. Con decreto del 16 maggio 2002 la presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, la lite non presentando verosimile probabilità di esito favorevole. Il 12 giugno 2002 __________ ha postulato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.\nD. Al contraddittorio del 18 giugno 2002 sull'istanza di delibazione la convenuta si è opposta alla domanda, dolendosi di non essere stata citata regolarmente dal Tribunale di __________ e facendo valere che al momento in cui il marito ha promosso azione di divorzio in patria già pendeva un'analoga causa da lei avviata davanti al Pretore della giurisdizione di Città. La presidente della Camera ha disposto l'assunzione di nuovi documenti, sui quali le parti hanno avuto modo di esprimersi. Esperita l'istruttoria, i coniugi hanno ribadito le loro posizioni al dibattimento finale del\n18 settembre 2002.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Lugano (cpv. 3). Il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia spetta invece al “giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). Ciò posto, la procedura di delibazione davanti alla Camera civile di appello è possibile solo\n– nel caso di sentenze che non abbiano per oggetto pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia, rispettivamente\n– nel caso di sentenze cui non si applichi la Convenzione di Lugano (RS 0.275.11).\nIn concreto l'istante chiede che si riconosca la pronuncia estera del suo divorzio. Ora, la Convenzione di Lugano (CL) non è applicabile in materia di stato o di capacità delle persone fisiche, né di regime patrimoniale fra coniugi, di testamenti o di successioni (art. 1 cpv. 2). L'istanza di delibazione è dunque ammissibile. Quanto al diritto applicabile, la delibazione è retta dagli art. 25 segg. e 65 LDIP, non sussistendo al riguardo nessun trattato fra la Svizzera e la Iugoslavia, né avendo quest'ultima aderito alla Convenzione dell'Aia del 1° giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, entrata in vigore in Svizzera il 17 luglio 1976 (RS 0.211.212.3)."}