che il 5 marzo 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau, la delibazione nel Cantone Ticino dei due citati dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio; che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett.