{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-5_2001-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59178&nX40_KEY=4711452&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "32caf57ff8179156822d99a5bd3d4739"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2001.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2001 10.2001.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2001 10.2001.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2001 10.2001.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:35:48", "Checksum": "c1932dd49dd40534a91594e2b9f74c7d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2001 10.2001.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 marzo 2001 presentata da\nriguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il 24 gennaio 2001 dal presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau (Gerichtskreis II Biel-Nidau, Gerichts-präsident 1);\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 24 gennaio 2001 il presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau ha sciolto il matrimonio contratto il __________ 1981 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ (dispositivo n. 3);\nche in tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 5);\nche il 5 marzo 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau, la delibazione nel Cantone Ticino dei due citati dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;\nche la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche in concreto i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 24 gennaio 2001, come ha accertato il presidente del tribunale in calce alla sentenza presentata a questa Camera per conto delle parti;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 Lforo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al tribunale circondariale II di Biel-Nidau, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati del resto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno i costi giudiziari (clausola n. 13);\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza emanata fra le parti il 24 gennaio 2001 dal presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau (Gerichtskreis II Biel-Nidau, Gerichtspräsident 1) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico degli istanti in solido.\n3. Intimazione:\n– __________;\n– __________.\nComunicazione al presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}