{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-12-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-35_2001-12-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59154&nX40_KEY=4930905&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a1274f0ebe99f384a896405d6936a594"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2001 10.2001.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2001 10.2001.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2001 10.2001.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:58:01", "Checksum": "8d9ce14807b64729be11f78b14ac83eb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2001 10.2001.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n27 dicembre 2001/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 dicembre 2001 presentata da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\nriguardante la sentenza del 17 ottobre 2001 con cui l'Arrondissement judiciaire I __________, ha pronunciato il divorzio tra l'istante e |\n|\n|\n|\n__________; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 17 ottobre 2001 l'Arrondissement judiciai-re I __________ (Canton Berna) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1974 da __________ e __________ (entrambi del 1947);\nche con il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato una convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________;\nche, ciò premesso, il tribunale ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ il trasferimento delle due citate particelle in proprietà esclusiva di __________ (dispositivo n. 5);\nche __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 dicembre 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;\nche __________ ha scritto spontaneamente a questa Camera, il 4 dicembre 2001, di rinunciare al contraddittorio orale e di aderire alla domanda;\nche con ordinanza del 7 dicembre 2001 il giudice delegato ha invitato l'istante a produrre entro 10 giorni l'originale o una copia dichiarata conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;\nche l'istante ha ottemperato all'invito l'11 dicembre 2001;\nche nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche i dispositivi n. 2 e 5 con cui tribunale confederato ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva della moglie, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;\nche gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il\n30 ottobre 2001, come risulta dall'attestazione apposta il 10 dicembre 2001 dal segretario del tribunale in calce all'esemplare autenticato della sentenza esibito per la delibazione;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi in ogni modo considerare soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 5 della sentenza emanata fra le parti il 17 ottobre 2001 dall'Arrondissement judiciaire I __________ sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente La segretaria"}