che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, gli altri eredi non essendosi opposti alla delibazione e non potendosi dunque considerare soccombenti nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che non essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della decisione emanata il 30 novembre 2000 dal Tribunale di prima istanza di Ginevra, prima Camera (Tribunal de première instance, première chambre) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr.