{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-33_2002-05-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59156&nX40_KEY=4711426&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b3336ef75d4860a3204fa242dd40634"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2001.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.05.2002 10.2001.33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.05.2002 10.2001.33"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.05.2002 10.2001.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:21:46", "Checksum": "544ee01a00e952d1b7bd411eb396e2e3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.05.2002 10.2001.33\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 29 novembre 2001 presentata da\nrelativa alla sentenza emanata il 30 novembre 2000 dalla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra (Tribunal de première instance, première chambre) nella causa che opponeva l'istante e __________ a\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che __________, __________, __________ e __________, eredi fu __________, hanno raggiunto un accordo davanti alla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra (Tribunal de première instance, première chambre), presso cui pendevano numerose cause, sulla liquidazione del regime matrimoniale del defunto e sulla divisione della successione;\nche con sentenza del 30 novembre 2000 il tribunale ha ordinato la liquidazione del regime matrimoniale e ha preso atto degli accordi intercorsi sul riparto dell'eredità;\nche in forza di ciò __________ è diventata proprietaria esclusiva della particella n. __________ RFD di __________, ora intestata alla comunione ereditaria composta di __________;\nche il 29 novembre 2001 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione della sentenza nel Cantone Ticino;\nche gli altri eredi hanno comunicato a questa Camera di non opporsi alla delibazione e di rinunciare al contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b, testo in vigore fino al 29 marzo 2002) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett. c);\nche per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano, 1997, pag. 34 in fondo);\nche il dispositivo della decisione (n. 15) con cui il tribunale confederato ha preso atto dell'attribuzione in proprietà esclusiva a __________ della particella n. __________ RFD di __________, intestata alla comunione ereditaria composta di __________, è il solo in rapporto con il Cantone Ticino;\nche la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 15 novembre 2001, come risulta dall'attestazione rilasciata quello stesso giorno dal cancelliere della Corte di giustizia di Ginevra;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco quand'anche fosse ancora applicabile al caso in esame;\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione confederata dovendosi – appunto – a una transazione da loro condotta davanti al tribunale;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, gli altri eredi non essendosi opposti alla delibazione e non potendosi dunque considerare soccombenti nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche non essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della decisione emanata il 30 novembre 2000 dal Tribunale di prima istanza di Ginevra, prima Camera (Tribunal de première instance, première chambre) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– __________;\n– avv. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}