b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che il dispositivo n. 3 con cui tribunale confederato ha omologato le clausole n. 4.2, 4.3 e 4.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quelle esclusive delle parti, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino; che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: