{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-30_2001-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59157&nX40_KEY=4931849&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f70078f6b785cc6e4c7ecc93a7dd087"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:54:22", "Checksum": "dbd3319d3db7ca8e4eff5560b3d1ede0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 10 settembre 2001 presentata da\n|\n|\n__________, e __________ (patrocinati dall'avv. __________)\n|\nriguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) il\n19 febbraio 2001;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 19 febbraio 2001 il presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto __________ 1970 da __________ e __________;\nche con il dispositivo n. 3 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 63/1000 della particella n. __________ RFD di __________, mentre __________ dichiara di cedere all'ex moglie la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 9.450/1000 della particella\nn. __________ RFD di __________, impegnandosi egli ad assumere tutti i carichi ipotecari (clausole n. 4.2 e 4.3);\nche con istanza del 10 settembre 2001 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;\nche l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche il dispositivo n. 3 con cui tribunale confederato ha omologato le clausole n. 4.2, 4.3 e 4.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quelle esclusive delle parti, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;\nche gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il\n23 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta il 4 settembre 2001 dal tribunale confederato sulla prima pagina dell'esemplare del giudizio esibito per la delibazione;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 5 della convenzione sugli effetti del divorzio);\nche non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le parti il 19 febbraio 2001 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione all'avv. dott. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}