clausola n. 9.4.7 della convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 23 maggio 2001 dal Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI) di __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr.