| | | | | | | | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | | | | segretario: | Ambrosini, vicecancelliere | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 agosto 2001 presentata da | | __________ | riguardante la sentenza emanata il 23 maggio 2001 dal Gerichts-kreis VI __________, nella causa di divorzio tra l'istante ed | | __________; | | | | esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 23 maggio 2001 il Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI) di __________ (Canton Berna) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1971 da __________ ed __________; che con il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiarava di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFP di __________ (edificio con terreno annesso, 90 m²), corrispondente alla nuova particella n. __________ RFD, impegnandosi da parte sua ad assumere il relativo carico ipotecario (clausola n. 9.4); che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 26 agosto 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino; che l'udienza del 12 settembre 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta, l'istante avendo dichiarato di rinunciare a comparire, mentre la convenuta è rimasta silente; che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza sulla base degli atti, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che il dispositivo n. 2 con cui tribunale confederato ha omologato la clausola n. 9.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva del marito, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino; che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato l'8 giugno 2001, come risulta dall'attestato accluso dal tribunale confederato all'esemplare autenticato della sentenza esibito per la delibazione; che che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473); che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 9.4.7 della convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 23 maggio 2001 dal Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI) di __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario