che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi quindi considerare “soccombente” giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC; che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vittoriosa; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il decreto dell'11 maggio 2001 con cui il Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale fra __________ e __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante.