che la mera circostanza di una separazione consensuale non può ritenersi lesiva dell'ordine pubblico, alla stessa stregua di un divorzio consensuale, sempre che – come in concreto (art. 711 del Codice di procedura civile italiano) – il giudice abbia accertato l'impossibilità di conciliare le parti (DTF 103 Ib 72 consid. 3 con richiamo); che per il resto il decreto emesso dal Tribunale di Milano è definitivo, come risulta dalla dichiarazione del 4 settembre 2001 rilasciata dal direttore di cancelleria del Tribunale medesimo; che in definitiva il decreto del Tribunale di Milano adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere quindi delibato;