che il dispositivo n. 2 della sentenza in esame adempie quindi i presupposti per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in relazione alle clausole n. 2.1, 2.2 e 2.3 della convenzione notarile sugli effetti del divorzio; che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (art. 10 cpv. 1 LTG), come i coniugi stessi hanno pattuito nella convenzione per quanto riguarda i costi inerenti al trapasso immobiliare in Svizzera (clausola n. 10, secondo paragrafo), non essendovi del resto alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;