che la sentenza germanica non denota una qualsiasi contrarietà con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendo state per altro debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco; che il dispositivo n. 2 della sentenza in esame adempie quindi i presupposti per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in relazione alle clausole n. 2.1, 2.2 e 2.3 della convenzione notarile sugli effetti del divorzio; che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (art. 10 cpv.