Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi; che, per altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emanate nell'altro Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP); che, invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, op. cit., n. 5 ad art. 65 LDIP)