{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-24_2001-06-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59163&nX40_KEY=4932541&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b21a6195c2f69249ec88abea19cd74e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.06.2001 10.2001.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.06.2001 10.2001.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.06.2001 10.2001.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:56:59", "Checksum": "ef6d2e226bcf0f14b6b199fbd472f541", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.06.2001 10.2001.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.: |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 giugno 2001 presentata da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall'avv. __________)\n|\nriguardante la sentenza emessa il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a\n|\n|\n__________; |\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 1° marzo 2001 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________;\nche nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dal giudice __________ dichiara – tra l'altro – di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà sulla particella n. __________ RT di __________ (dispositivo n. 2 lett. h);\nche il giudice unico del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 2 lettera h della sentenza;\nche __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 5 giugno 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;\nche __________ ha previamente consentito al riconoscimento e all'esecuzione del dispositivo con formale dichiarazione del 31 maggio 2001;\nche nelle circostanze descritte non ha senso indire un contraddittorio e nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche in concreto il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 6 aprile 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione e che la convenuta aderisce alla delibazione chiesta ora dall'ex marito;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza emanata fra le parti il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}