| | | | | | | | Incarto n.: | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretario: | Ambrosini, vicecancelliere | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 giugno 2001 presentata da | | __________ (patrocinato dall'avv. __________) | riguardante la sentenza emessa il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a | | __________; | | | | esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 1° marzo 2001 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________; che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dal giudice __________ dichiara – tra l'altro – di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà sulla particella n. __________ RT di __________ (dispositivo n. 2 lett. h); che il giudice unico del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 2 lettera h della sentenza; che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 5 giugno 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino; che __________ ha previamente consentito al riconoscimento e all'esecuzione del dispositivo con formale dichiarazione del 31 maggio 2001; che nelle circostanze descritte non ha senso indire un contraddittorio e nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che in concreto il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 6 aprile 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera; che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473); che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione e che la convenuta aderisce alla delibazione chiesta ora dall'ex marito; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza emanata fra le parti il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario