1984 pag. 67 consid. 3b), sia perché tale norma si applica solo ove i massimi tariffari non bastino a rimunerare adeguatamente il patrocinatore (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4 in fine), ciò che non è il caso in concreto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. La petizione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 14 000.– b) disborsi e spese fr. 450.– c) onorario peritale fr. 1 950.– fr. 16 400.– sono posti a carico di dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 42 000.– complessivi per ripetibili. 3.