1 500 000.– dispone onorari dal 4 e al 7% del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). Nella fattispecie la causa si è rivelata, tutto sommato, di media difficoltà: relativamente complessa nell'accertamento dei fatti, ma relativamente semplice nell'applicazione del diritto. Tenuto calcolo anche delle presumibili spese e dell'IVA, l'indennità per ripetibili in favore dei convenuti va equitativamente fissata perciò in fr. 42 000.–. Non si giustifica invece la maggiorazione prevista dall'art. 12 lett. c TOA, sia perché la procedura non ha comportato difficoltà e dispendio di tempo superiori a quanto avrebbe richiesto la stessa causa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid.