Ora, secondo l'art. 28 CO vi è dolo quando una parte determina l'altra a concludere un contratto inducendola volutamente in errore o sfruttando illecitamente un errore già esistente, del quale avrebbe dovuto renderla attenta. L'inganno dev'essere causale per la stipulazione del contratto, mentre non occorre che chi vi è indotto subisca effettivamente un danno in conseguenza del contratto (Rep. 1993 pag. 172 consid. 3 con riferimenti). In concreto la perizia giudiziaria accerta che nell'autunno del 1998 l'attrice temeva davvero di perdere l'affetto dei convenuti e della loro famiglia. Non a torto in simili condizioni la perizia di parte parla “vulnerabilità affettiva” (doc. B, pag. 17).