Tutto ben ponderato, non si ravvisano quindi elementi concreti per concludere che al momento di firmare la donazione essa fosse incapace di discernimento, ossia sprovvista della capacità di agire secondo una propria volontà e ragione. 7. In via subordinata l'attrice eccepisce il dolo dei convenuti, i quali avrebbero approfittato delle sue debolezze psichiche e affettive per ottenere gratuitamente il fondo. Ora, secondo l'art. 28 CO vi è dolo quando una parte determina l'altra a concludere un contratto inducendola volutamente in errore o sfruttando illecitamente un errore già esistente, del quale avrebbe dovuto renderla attenta.