, n. 3, 6 e 34 ad art. 16). Diversamente da quanto avviene nel diritto penale, nell'ambito civile essa non è valutata per gradi: o per l'atto concreto la capacità di agire secondo ragione è data oppure no (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 40 ad art. 16). Nel caso in cui tale facoltà sembri dubbia, occorre far capo a una perizia psichiatrica (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 30, n. 95; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 50 ad art. 16). Ciò non impedisce al giudice, comunque sia, di decidere con libero apprezzamento in base a tutte le prove addotte (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 51 ad art. 16).