4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b), eseguite senza causa legittima o senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). In concreto non si intravede nulla del genere. L'iscrizione dei convenuti nel registro fondiario quali comproprietari della particella n. 1251 è avvenuta sulla base di un regolare istromento notarile. Nel caso in cui l'attrice ottenga l'invalidazione del titolo, la modifica del registro fondiario avviene in virtù di una successiva sentenza e non perché l'iscrizione sia inesatta o indebita fin dall'inizio.