E. In accoglimento di un'istanza cautelare coeva alla petizione, l'allora presidente di questa Camera ha ordinato senza contraddittorio all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione provvisoria, fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito, di AT 1 come proprietaria della particella litigiosa. Con decreto cautelare del 22 gennaio 2002 essa ha poi parzialmente accolto la revoca del provvedimento sollecitata dai convenuti, nel senso che ha subordinato la conferma dell'iscrizione provvisoria alla prestazione di una garanzia di fr. 73 000.– da parte dell'istante.