{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-20_2006-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87575&nX40_KEY=4921984&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cafce86b7b057315b6bd229c3bbf3570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2006 10.2001.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2006 10.2001.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2006 10.2001.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incapacità di discernimento di una persona che firma un atto di donazione. 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Vedeva ogni giorno la madre dei convenuti, ma invano si cercherebbe di sapere concretamente quali manovre avrebbe ordito costei per plagiare o anche solo persuadere l'attrice a regalare il fondo. L'attrice stessa ha dichiarato anzi che il rapporto con __________ “è stato spesso un po' conflittuale, nel senso che pur frequentandoci ed essendo amiche, ogni tanto ci scontravamo su delle stupidaggini” (loc. cit.). Tornando ai convenuti, essi hanno saputo direttamente dall'attrice che avrebbero ricevuto il fondo in dono e hanno espresso stupore. E davanti al notaio hanno domandato una volta ancora all'attrice “se voleva ancora firmare”, sentendosi rispondere di sì (doc. 3, pag. 3).\nb) L'attrice sostiene che i convenuti le avevano promesso di destinarle un monolocale nella casa che avrebbero costruito sul fondo n. 1251, ricordo della famiglia paterna __________, continuando a coltivare il vigneto, salvo scoprire poi che essi intendevano vendere il terreno. Sta di fatto che delle citate promesse non v'è riscontro nel fascicolo processuale. Il notaio rogante ha confermato che davanti a lui l'attrice non ha mai alluso a vincoli da cui sarebbe dovuta dipendere la donazione (doc. 4; deposizione __________, verbale del 9 dicembre 2004), ciò che l'attrice ha confermato (doc. 3, pag. 3). L'attrice non consta avere portato le asserite promesse dei convenuti, del resto, né a conoscenza della cugina __________ (deposizione del 26 marzo 2003) né a conoscenza degli amici __________ (deposizione di __________, del 19 febbraio 2003).\nc) In definitiva, è certo che l'attrice ha donato la particella n. 1251 ai convenuti per attaccamento alla famiglia loro e per sentimenti d'affetto, né si immaginerebbero altrimenti spiegazioni plausibili. Men che meno pensando al fatto che alla madre dei convenuti e al di lei convivente l'attrice ha elargito somme di denaro e regali vari. Che la donazione del fondo ai convenuti si riconduca però a comportamenti dolosi, pressioni fraudolente o anche solo a sollecitazioni dei convenuti medesimi o della loro madre non risulta. È possibile – o finanche probabile – che costoro abbiano speculato sulla fragilità e sulla magnanimità dell'attrice, traendo beneficio da una situazione loro particolarmente favorevole. Ed è verosimile che per finire l'attrice, delusa nelle sue attese affettive, si sia sentita ferita e si rammarichi della propria munifica generosità, cercando di ricuperare il fondo. Ma ciò non basta per individuare un comportamento doloso in suo pregiudizio. D'altro lato – contrariamente a quanto asseverano i convenuti – non si può dire nemmeno che l'azione fosse temeraria, ovvero che l'attrice abbia agito in giudizio consapevole del proprio torto.\n8. Su richiesta dei convenuti, l'attrice ha dovuto prestare una garanzia di complessivi fr. 73 000.– (act. X: decreto cautelare del 22 gennaio 2002, n. 2, pag. 9 in fondo) per conservare, pendente causa, l'iscrizione provvisoria ordinata senza contraddittorio dall'ex presidente di questa Camera circa la proprietà della particella n. 1251. Giusta l'art. 383 cpv. 2 CPC, in presenza di una garanzia il giudice assegna alla parte interessata un termine perentorio di 30 giorni per iniziare l'azione di risarcimento. Ai convenuti va impartito di conseguenza il termine predetto, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa la scadenza, la garanzia sarà restituita all'attrice (art. 383 cpv. 4 CPC).\n9. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia, fissata in base al valore litigioso di fr. 690 000.–, va definita secondo il combinato disposto degli art. 17 cpv. 1 e 23 LTG (da fr. 6000.– a fr. 36 000.–). Le ripetibili sono commisurate, orientativamente, a quanto prevede la tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC), che per una pratica di valore compreso tra fr. 500 000.– e fr. 1 500 000.– dispone onorari dal 4 e al 7% del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). Nella fattispecie la causa si è rivelata, tutto sommato, di media difficoltà: relativamente complessa nell'accertamento dei fatti, ma relativamente semplice nell'applicazione del diritto. Tenuto calcolo anche delle presumibili spese e dell'IVA, l'indennità per ripetibili in favore dei convenuti va equitativamente fissata perciò in fr. 42 000.–. Non si giustifica invece la maggiorazione prevista dall'art. 12 lett. c TOA, sia perché la procedura non ha comportato difficoltà e dispendio di tempo superiori a quanto avrebbe richiesto la stessa causa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b), sia perché tale norma si applica solo ove i massimi tariffari non bastino a rimunerare adeguatamente il patrocinatore (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4 in fine), ciò che non è il caso in concreto.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. La petizione è respinta.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 14 000.–\nb) disborsi e spese fr. 450.–\nc) onorario peritale fr. 1 950.–\nfr. 16 400.–\nsono posti a carico di dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 42 000.– complessivi per ripetibili."}