{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-20_2006-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87575&nX40_KEY=4921984&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cafce86b7b057315b6bd229c3bbf3570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2006 10.2001.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2006 10.2001.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2006 10.2001.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incapacità di discernimento di una persona che firma un atto di donazione. 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B), che i convenuti censurano di parzialità, egli dichiara di avere diagnosticato “una personalità con marcate tendenze anoressiche, dipendente psicologicamente dalle figure significative e con un marcato desiderio di compiacere, che presenta un carente sviluppo emozionale con presenza di tratti infantili, di marcata suggestionabilità, d'adesione ipocritica al giudizio degli altri e, in generale, una mancanza di progettualità di vita autonoma che inizia ad affacciarsi in modo realistico, seppur parziale, solo in questi ultimi tempi”. L'attrice ha imparato a “non deludere le aspettative dell'altro per non essere criticata e ritrovarsi così sola e abbandonata”, sacrificandosi “ai dettami dei genitori fino a dimenticarsi di scoprire di poter essere una persona differenziata”. Per il professionista, oltre al grave stato ansioso-depressivo sofferto nel 1995, la morte della madre ha lasciato nell'attrice un “disorientamento affettivo e quindi intellettivo che l'ha resa particolarmente vulnerabile rispetto ai legami affettivi per lei importanti, segnatamente quelli con la famiglia CV 1, dove poteva essere contemporaneamente accudita e accudire, acquisire un ruolo importante mai prima avuto, sperimentare spazi decisionali autonomi”. A suo dire, proprio tale vulnerabilità affettiva ha compromesso la capacità critica dell'interessata, inducendola a costruirsi illusioni e, quindi, a donare la particella n. 1251.\ne) A grandi linee i medesimi elementi si ritrovano nella perizia giudiziaria eseguita dal dott. __________ e dal prof. __________, direttore dell'Istituto di medicina legale dell'Università di __________, i quali nondimeno hanno escluso senza ambagi una malattia mentale dell'attrice nell'ottobre del 1998. Essi hanno rilevato che a quel momento l'interessata soffriva sì di un disturbo della personalità misto (caratterizzato dalla difficoltà di condurre una vita indipendente, da meticolosità e dall'intento di evitare i conflitti) e di uno stato depressivo di grado medio (rivelato da perdita di appetito, disturbi del sonno e da stato di dipendenza), ma che tali affezioni non erano gravi al punto da compromettere la facoltà di agire ragionevolmente della paziente, la quale del resto continua a denotare i medesimi problemi. Gli esperti hanno riscontrato nella paziente – in sintesi – una personalità sicuramente più influenzabile rispetto a quella di una persona comune posta nelle medesime circostanze, ma hanno escluso che ciò possa avere impedito all'attrice di agire secondo la sua volontà (perizia giudiziaria del 28 maggio 2003).\n6. Si aggiunga che davanti ai periti l'attrice non ha rimesso in discussione nessun altro atto giuridico concluso in quel periodo (perizia giudiziaria, pag. 11). Anzi, due volte essa ha dichiarato di pretendere l'annullamento della donazione non tanto per avere commesso un atto irragionevole, ma per essere stata tradita nelle sue aspettative (“si la famille CV 1 avait realisé ses engagements, elle n'aurait pas demandé l'annulation de l'acte”: perizia giudiziaria, pag. 11). Per di più, secondo gli esperti, la capacità decisionale della paziente emerge ripercorrendo le trattative che hanno preceduto la donazione (perizia giudiziaria, pag. 12). Il rilievo peritale trova conferma negli atti. Tant'è che in un primo momento l'attrice era intenzionata a vendere il terreno ai convenuti “a un prezzo di favore”, anche senza “guadagnare niente, ma questa era da parte mia una prova di affetto nei loro confronti”. In seguito, durante un soggiorno di due o tre settimane a __________ lontano dalla famiglia dei convenuti, essa ha maturato l'idea della donazione (doc. 3, pag. 2). Se non che, firmato l'atto, essa si è pentita della scelta, soprattutto dopo avere parlato con gli amici __________ e con una cugina, la quale nel maggio 2000 le ha rimproverato di essere stata manipolata e le ha assicurato il suo aiuto per ricuperare il terreno (doc. 3, pag. 5). In effetti, l'attrice ha preteso la restituzione del fondo la prima volta il 10 luglio 2000 (doc. P). Tutto ben ponderato, non si ravvisano quindi elementi concreti per concludere che al momento di firmare la donazione essa fosse incapace di discernimento, ossia sprovvista della capacità di agire secondo una propria volontà e ragione.\n7. In via subordinata l'attrice eccepisce il dolo dei convenuti, i quali avrebbero approfittato delle sue debolezze psichiche e affettive per ottenere gratuitamente il fondo. Ora, secondo l'art. 28 CO vi è dolo quando una parte determina l'altra a concludere un contratto inducendola volutamente in errore o sfruttando illecitamente un errore già esistente, del quale avrebbe dovuto renderla attenta. L'inganno dev'essere causale per la stipulazione del contratto, mentre non occorre che chi vi è indotto subisca effettivamente un danno in conseguenza del contratto (Rep. 1993 pag. 172 consid. 3 con riferimenti). In concreto la perizia giudiziaria accerta che nell'autunno del 1998 l'attrice temeva davvero di perdere l'affetto dei convenuti e della loro famiglia. Non a torto in simili condizioni la perizia di parte parla “vulnerabilità affettiva” (doc. B, pag. 17). E la presenza di un lato suggestionabile nella personalità dell'attrice era già stato individuato nel 1995 dal dott. __________ (doc. D). L'attrice avrebbe quindi potuto subire condizionamenti, soprattutto da parte di persone in cui riponeva completa fiducia (perizia giudiziaria, pag. 15 ad 11, 12 e 14). Il problema è di sapere se ciò sia realmente avvenuto e, dandosi il caso, per deliberata opera di chi."}