{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-20_2006-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87575&nX40_KEY=4921984&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cafce86b7b057315b6bd229c3bbf3570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2006 10.2001.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2006 10.2001.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2006 10.2001.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incapacità di discernimento di una persona che firma un atto di donazione. 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RA 2, ) |\n|\n|\n|\nchiedente che sia ordinata all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ la cancellazione di CV 1 e CV 2 quali comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1251 RFD di __________ (__________, ripristinando l'iscrizione di AT 1 quale unica proprietaria;\npretesa che i convenuti hanno proposto di respingere;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta la petizione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Con atto pubblico rogato il 30 ottobre 1998 dal notaio __________ (n. 325) AT 1 ha donato a CV 1 e CV 2, in ragione di un mezzo ciascuno, la particella n. 1251 RFD di __________ (1727 m², “coltivo vignato”). Quello stesso giorno essa ha consegnato inoltre ai CV 1 CV 2 un assegno bancario di fr. 202 000.–, datato 26 ottobre 1998, per un importo pari alla presumibile imposta di donazione che sarebbe stata a carico dei nuovi proprietari. L'iscrizione del trapasso nel registro fondiario è avvenuta il 4 novembre 1998.\nB. Il 28 marzo 2000 CV 1 e CV 2 hanno chiesto al Municipio di __________ il permesso di costruire sulla nota particella due case d'abitazione. L'11 luglio 2000 AT 1 ha comunicato tuttavia ai fratelli CV 1 di considerare nulla tanto la donazione quanto il mutuo di fr. 202 000.–, affermando che le affezioni psichiche di cui essa soffriva nell'ottobre del 1998 le avevano impedito di capire e valutare la portata dei suoi atti. Antoinette AT 1 ha invitato così CV 1 e CV 2 a restituire quanto avevano ricevuto, non senza disdire “a titolo cautelativo” il contratto di mutuo per il 27 agosto 2000. L'indomani, 12 luglio 2000, il Comune di __________ ha rilasciato ai fratelli CV 1 la postulata licenza edilizia. L'8 settembre 2000 CV 1 e CV 2 hanno restituito ad AT 1 la somma di fr. 202 000.–, ma non la proprietà del terreno.\nC. Il 6 febbraio 2001 AT 1 ha denunciato per truffa CV 1 e CV 2, oltre alla loro madre __________. Il procedimento si è risolto con un decreto di non luogo a procedere del 19 giugno 2001, il Procuratore pubblico non avendo ravvisato né incapacità di discernimento da parte di AT 1 né inganno astuto da parte dei denunciati.\nD. Nel frattempo, con petizione del 17 maggio 2001 AT 1 ha convenuto direttamente in appello CV 1 e CV 2 chiedendo che l'iscrizione di costoro nel registro fondiario quali comproprietari della particella n. 1251 sia cancellata e che sia ripristinata l'iscrizione di lei quale unica proprietaria. A sostegno della domanda essa evoca – in sintesi – la sua ottenebrata capacità di discernimento nell'ottobre del 1998, che l'avrebbe indotta a donare irragionevolmente ai figli di una vicina di casa un fondo di notevole valore, consegnando loro per di più un assegno bancario di fr. 202 000.–. In subordine essa accusa i convenuti di dolo, rimproverando loro di avere subdolamente approfittato della sua debolezza psichica, della sua influenzabilità e della sua fragilità affettiva.\nE. In accoglimento di un'istanza cautelare coeva alla petizione, l'allora presidente di questa Camera ha ordinato senza contraddittorio all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione provvisoria, fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito, di AT 1 come proprietaria della particella litigiosa. Con decreto cautelare del 22 gennaio 2002 essa ha poi parzialmente accolto la revoca del provvedimento sollecitata dai convenuti, nel senso che ha subordinato la conferma dell'iscrizione provvisoria alla prestazione di una garanzia di fr. 73 000.– da parte dell'istante. Questa ha ottemperato all'obbligo, facendo pervenire una garanzia bancaria di tale importo.\nF. Con risposta 18 luglio 2001 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, contestando appieno le affermazioni dell'attrice. A loro avviso la donazione e il mutuo dimostrano la vera amicizia e il sincero attaccamento che legava l'attrice alla loro famiglia, il mutuo di fr. 202 000.– essendo stato loro concesso, per altro, nella semplice attesa che essi ottenessero il finanziamento ipotecario. I convenuti respingono altresì ogni addebito di manipolazione o di circonvenzione, ricordando che il Procuratore pubblico non ha riscontrato alcun illecito a loro carico e definendo temeraria la pretesa dell'attrice.\nG. Nel successivo scambio di atti scritti le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale il dott. __________ e il prof. __________, direttore dell'Istituto di medicina legale dell'Università di __________, è stato chiamato a redigere una perizia psichiatrica sulla persona dell'attrice, le parti hanno formulato conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 18 febbraio 2005 AT 1 ha ribadito le proprie tesi, mantenendo la richiesta di giudizio avanzata con la petizione. Nel loro allegato del 28 febbraio 2005 CV 1 e CV 2 hanno riaffermato il punto di vista contenuto nella risposta. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.\nConsiderando"}