{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-1_2001-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59180&nX40_KEY=4711454&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a1320b32d41d9524dfd0cf372f88170e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2001.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.02.2001 10.2001.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.02.2001 10.2001.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.02.2001 10.2001.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:31:37", "Checksum": "57354db8b9394e5853272bc0c956c5b7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.02.2001 10.2001.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 gennaio 2001 presentata da\nriguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 29 novembre 2000 dalla Giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kantons-gerichtspräsidium Zug, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren);\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 29 novembre 2000 la Giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo ha sciolto il matrimonio contratto l'__________ 1969 da __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 82/1000 della particella\nn. __________ RFD di __________, e sulla proprietà per piani lett. c, pari\na 102/1000 della particella n. __________ RFP di __________ (dispositivo n. 2);\nche in tale sentenza la giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario, su richiesta delle parti, a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 4);\nche il 30 gennaio 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale cantonale di Zugo, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;\nche la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche in concreto i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 2 dicembre 2000, come ha accertato la Giudice unica del Tribunale cantonale di Zugo nell'istanza di delibazione presentata a questa Camera per conto delle parti;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale cantonale di Zugo, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati del resto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno i costi legati al trasferimento della proprietà immobiliare (clausola n. 3.3 cpv. 2);\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata fra le parti il 29 novembre 2000 dalla Giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichtspräsidium Zug, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico degli istanti in solido.\n3. Intimazione:\n– __________;\n– __________.\nComunicazione alla Giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}