{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-15_2001-06-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59167&nX40_KEY=4711447&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9831e6ef43ceded2d7ca426f72ff8aee"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.06.2001 10.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.06.2001 10.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.06.2001 10.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:33:33", "Checksum": "b5cc9fef3e5bace2f1321072ea32c951", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.06.2001 10.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 maggio 2001 presentata da\nriguardante la sentenza emessa il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident von __________ nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 15 marzo 2001 l'Amtsgerichtspräsident di __________ (Canton Soletta) ha sciolto per divorzio il matrimonio fra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua proprietà sulla particella n. __________ RFD di __________, il marito impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (dispositivo n. 3, punto n. 7 lett. b);\nche __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 maggio 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;\nche __________ ha dichiarato, il 7 giugno 2001, di rinunciare a comparire all'udienza;\nche nelle circostanze descritte è superfluo indire un contraddittorio, nulla ostando all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche in concreto il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 29 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerato soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza emanata fra le parti il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident von __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}