| | | | | | | | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretario: | Ambrosini, vicecancelliere | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 maggio 2001 presentata da | | __________ | riguardante la sentenza emessa il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident von __________ nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a | | __________; | | | | esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 15 marzo 2001 l'Amtsgerichtspräsident di __________ (Canton Soletta) ha sciolto per divorzio il matrimonio fra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua proprietà sulla particella n. __________ RFD di __________, il marito impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (dispositivo n. 3, punto n. 7 lett. b); che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 maggio 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino; che __________ ha dichiarato, il 7 giugno 2001, di rinunciare a comparire all'udienza; che nelle circostanze descritte è superfluo indire un contraddittorio, nulla ostando all'emanazione della sentenza sulla base degli atti; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che in concreto il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 29 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera; che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473); che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerato soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza emanata fra le parti il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident von __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario