che tuttavia, secondo l'art. 8 della convenzione italo-svizzera, una simile eccezione avrebbe potuto essere esaminata solo “a richiesta di una delle parti”; che in concreto né l'Ufficio del tutore ufficiale né la Commissione tutoria regionale n. 8 hanno ritenuto di dover presenziare o di farsi rappresentare al contraddittorio davanti a questa Camera; che nelle condizioni descritte non si intravedono motivi di ordine pubblico né risultano sussistere litispendenze o vizi di procedura suscettibili di ostare alla delibazione;