, mentre un'audizione del bambino non poteva prospettarsi già per questioni di età; che, entrambi i coniugi essendosi rivolti essi medesimi all'autorità italiana, non può nemmeno farsi questione di mancata citazione o rappresentanza di una parte in giudizio; che tutt'al più si sarebbe potuta divisare in concreto una litispendenza previa, gli istanti essendosi rivolti sin dal 1999 all'Ufficio ticinese del tutore ufficiale per essere autorizzati ad accogliere un minorenne in vista di adozione (art. 269c cpv. 2 CC, art. 3 del regolamento cantonale concernente il collocamento dei minorenni in vista di adozione: RL 4.1.2.2.2);