(art. 2 n. 5); che nella fattispecie, avendo entrambi gli istanti la cittadinanza italiana (e nessuno dei due possedendo simultaneamente quella svizzera), l'autorità giudiziaria italiana era senz'altro abilitata a statuire; che, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 n. 3 della convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 1 n. 2 della convenzione), la regolare citazione delle parti (art. 1 n. 4 della convenzione) e l'assenza di un'eventuale litispendenza previa (art. 8 della convenzione), requisiti che si identificano per l'essenziale con quelli posti dagli art. 29 lett.